Obiettivo
Laddove si configurino attività soggette al controllo VVF (ricadenti nell'elenco di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011), è obbligatorio che siano ottemperati gli obblighi previsti dal medesimo decreto, ovvero:
- art. 3 - presentazione dell'istanza di valutazione progetto (per attività di categoria B e C);
- art. 4 - deposito dell'istanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);
- art. 5 - rinnovo periodico della conformità antincendio (con cadenza quinquennale, eccetto specifiche attività con cadenza decennale).
Descrizione dei servizi
L'esperienza maturata dallo Studio nel settore è ormai di oltre 15 anni e i servizi di prevenzione incendi rappresentano la nostra principale e quotidiana attività (tra progetti e SCIA abbiamo all'attivo l'elaborazione di oltre 2.000 servizi).
I principali servizi che normalmente svolgiamo sono di seguito descritti.
· Progetto di prevenzione incendi. Le attività di categoria B e C necessitano che venga elaborato un progetto di prevenzione incendi, a firma di tecnico abilitato, da sottoporre alla preventiva valutazione del Comando VVF territorialmente competente (art. 3 DPR n. 151/2011).
Lo Studio utilizza, per determinate attività, il "Codice" di prevenzione incendi" (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.), costituito da RTO e RTV. Il Codice, oltre a individuare, a seconda del profilo di rischio dell'attività, misure antincendio cosiddette "conformi", consente al professionista l'utilizzo di "misure alternative", eventualmente ricorrendo ai metodi dell'ingegneria antincendio (o Fire safety Engineering - FSE).
E' redatto anche il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, dove sono sostanzialmente riportate le procedure di "gestione" dei parametri assunti alla base del progetto (ad es. controllo dei combustibili e della loro ubicazione; controlli per mantenere inalterato il livello di affidabilità degli impianti antincendio, etc.)
· Deroga. Le attività che non possono garantire il pieno rispetto di regole tecniche di prevenzione incendi, devono presentare al Comando VVF territorialmente competente un'apposita istanza di deroga (art. 7 DPR 151/2011), conforme al D.M. 07.08.2012, eventualmente ricorrendo alla FSE.
Per molte attività ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 03.08.2015, il ricorso alla “deroga” è stato fortunatamente limitato, potendosi far ricorso, già in fase di progetto, alle cosiddette soluzioni “alternative”.
· Nulla Osta di Fattibilità (NOF). I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.
Questo servizio viene sempre utilizzato dallo Studio, prima di intraprendere attività di progettazione complessa con l’utilizzo della FSE (ad esempio per “fissare” gli scenari di incendio prima di elaborazioni quantitative con modellazioni CFD o a zone).
SCIA. Per essere autorizzate ai fini antincendio, le attività soggette al controllo VVF devono depositare presso il Comando Provinciale dei VVF territorialmente competente, la S.C.I.A. (art. 4 DPR n. 151/2011). Il servizio è sicuramente molto "delicato" e il tecnico abilitato incaricato dal cliente ad asseverare la sicurezza antincendio deve possedere esperienza organizzativa e multi-disciplinare. Egli assume sicuramente una primaria posizione di "garanzia" della sicurezza antincendio e, in caso di incendio, egli può essere chiamato in giudizio.
Il fascicolo di prevenzione incendi che egli prepara (D.M. 07.08.2012) e che consegna al titolare dell’attività deve essere "completo" e contenere:
- certificazioni di resistenza al fuoco strutturale (CERT.REI-2018 ed allegati, quali: relazioni tecniche di valutazione analitica, dichiarazioni di corretta posa in opera delle imprese, rapporti di classificazione, report assesment, fascicoli tecnici, etc.)
- dichiarazioni relative ai prodotti (DICH.PROD-2018 ed allegati, quali: dichiarazione di corretta posa in opera, dichiarazioni di conformità di porte TF, DoP, etc. )
- progetti, dichiarazioni di conformità (DI.CO.), verbali di collaudo degli impianti, manuali d'uso e manutenzione degli impianti
- eventuali Certificazioni di impianti da parte di professionisti antincendio (CERT.IMP-2018, con allegati)
- documento di protezione contro le esplosioni (titolo XI del D.Lgs. 81/2008) per attività con rischio di esplosione
- relazione tecnica di auto-protezione dell'attività dai fulmini (CEI EN 62305-2), per attività non protette contro le scariche atmosferiche
- Rinnovo antincendio. Le attività autorizzate ai fini antincendio devono essere oggetto di rinnovo di conformità antincendio, con cadenza almeno quinquennale (art. 5 DPR 151/2011).
L’istanza di rinnovo non è una mera dichiarazione del titolare dell’attività, con valenza puramente amministrativa. Essa è un’occasione vera e propria per controllare “in profondità” la piena corrispondenza dell’attività rispetto all’impegnativa progettuale approvata precedentemente dai VVF e alla documentazione tecnica corredata alla SCIA.
Qualora fossero state apportate “modifiche sostanziali” ai fini antincendio, bisognerà verificare che esse non abbiano comportato aggravio del rischio incendio e:
- in caso di aggravio, presentare nuovo progetto e successiva SCIA
- in caso di assenza di aggravio, presentare una nuova SCIA, corredata da una valutazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di professionista antincendio.
Note
L’esperienza maturata dallo Studio nel campo della prevenzione incendi, ci porta sempre a suggerire i responsabili dia ttività soggette al controllo VVF di incaricare professionisti antincendio esperti. Infatti:
- il professionista elabora il progetto. Un progetto ottenuto da studi tecnici approfonditi, meditati, consente di determinare le misure antincendio (ad es. impiantistiche, strutturali) realmente necessarie, limitando i costi;
- un buon professionista antincendio è assimilabile a un “parafulmine” per le attività: egli comprende i pericoli e può canalizzare i rischi verso valori accettabili, garantendo non solo la salvaguardia della vita umana, ma anche la tutela dei beni aziendali (business continuity).
Si ricorda che quelli sanciti dal DPR 151/2011(SCIA, rinnovo) sono obblighi sanzionati dall’art. 20 della L. 139/2006 e s.m.i. e la cui inottemperanza può esporre le aziende, in caso di incidenti, alla responsabilità non solo penale dei loro responsabili (Datore di Lavoro, cda, dirigenti) ma anche amministrativa.
Infine, il nostro Studio svolge prevalentemente le proprie attività nelle seguenti province italiane: Milano, Novara, Lodi, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Pavia, Verbania, Vercelli, Alessandria, Torino, Piacenza. Tuttavia, operiamo su tutto il territorio italiano, avendo molti dei nostri clienti unità dislocate in più regioni.