In data 01/09/2025 è stata pubblicata la linea guida DCPREV 0014030, relativa alla progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti FV.
La linea guida:
- Si utilizza per le attività soggette al controllo VVF, ma può essere applicata anche in attività non ricadenti nell’allegato 1 del DPR n. 151/2011;
- Sostituisce la DCPREV prot. n. 1324/2012, laddove il D.M. 03/08/2015 citi quest’ultima;
- Non si applica ad alcune fattispecie di impianti, quali: i sistemi agri-fotovoltaici qualora a distanza > 100 m da attività soggette al controllo VVF; sistemi con potenza < 800 W; impianti FV a terra, ecc.;
- Si applica a impianti FV su pensiline indipendenti a copertura degli stalli d’auto, posti su parcheggi all’aperto, qualora “interferenti” con attività soggette al controllo VVF (ovvero con rischio di propagazione di un eventuale incendio).
Le principali novità della linea guida vengono di seguito riassunte.
ü Fornisce indicazioni anche per i sistemi di accumulo di energia (batterie), ad eccezione di UPS che entrano in funzione solo in assenza dell’alimentazione elettrica.
ü Riguarda anche gli impianti FV di tipo “integrati” negli edifici (BIPV).
Le principali misure tecniche di prevenzione incendi definite dalla linea guida sono le seguenti.
· I componenti dell’impianto FV (ad es. inverter, ecc.) non possono stare in zone classificate ATEX;
· Per l’installazione di sistemi BESS (batterie per l’accumulo di energia) è necessario effettuare preliminarmente la valutazione del rischio incendio. A proposito, la guida rimanda alla DCPREV prot. n. 21021 del 23/12/2024;
· Gli inverter ed i componenti in genere suscettibili di riscaldarsi, vanno previsti all’aperto o in locali dedicati almeno REI/EI 30. La circolazione dell’aria in detti locali non deve essere limitata o bloccata; nel caso in cui non sia possibile garantire un’idonea circolazione dell’aria, la guida prevede la realizzazione di sistemi di estrazione d’aria o di raffrescamento.
· Gli inverter devono essere addossati ad elementi di classe di reazione al fuoco A1 o con interposizione di strato di materiale almeno EI 30 e A1.
· I cavi elettrici non devono passare sopra elementi di compartimentazione, se non attraverso passerelle portacavi.
· I pannelli FV devono distare almeno 1 m dalla proiezione di pareti verticali, a meno che il solaio di copertura non sia resistente al fuoco.
· I componenti del sistema FV non vanno installati lungo le vie di esodo e in luoghi sicuri.
· Sono definite misure di operatività antincendio, di seguito elencate:
o I pannelli FV devono essere raggruppati in sottoinsiemi di dimensione massima, in tutte le direzioni, non superiori a 20 m, separati con fasce libere larghe almeno 2 m e con fascia libera di 1 m dal perimetro della copertura;
o Sono forniti schemi di distanziamento di sottoinsiemi su coperture a shed, con falda inclinata e su facciate;
o Sono forniti schemi sul posizionamento dei sezionatori di emergenza connessi all’impianto FV.
· Son fornite misure tecniche specifiche sulle modalità di installazione:
o Oltre alle soluzioni “classiche” di incombustibilità della copertura o di presenza di un layer di copertura almeno EI 30, è introdotto il requisito di accoppiamento tra:
§ Reazione al fuoco dei moduli FV (almeno classe E secondo la UNI EN 13501-1 o Broof T1/T2/T3/T4 secondo la UNI EN 13501-5),
§ Reazione al fuoco del tetto (almeno Broof T3/T4)
o Rende possibile una specifica valutazione del rischio incendio del “pacchetto” tetto-pannelli FV, secondo la specifica tecnica CEI TS 82-89 (classe minima CFV).
Infine, la Guida:
- detta specifiche per sistemi BAPV installati in facciata e per sistemi BIPV installati in chiusure d’ambito;
- detta misure per impianti FV installati su pergole, pensiline, tettoie di edifici a copertura di parcheggi, distributori di carburante, balaustre FV;
- richiede l’annotazione degli interventi manutentivi su apposito registro e alla presenza del manuale d’uso e manutenzione dell’impianto;
- elenca le norme (in modo non esaustivo) ad oggi vigenti, relative al settore degli impianti FV.