Lo scopo è quello di redigere un documento, comprensivo di specifiche procedure, che permetta di gestire in sicurezza una situazione di emergenza (incendio, esplosione, alluvione, terremoto, attacco criminale, etc.).
Premesso che il legislatore ha definito specifiche attività con obbligo di piano di emergenza (alberghi, asili nido, ospedali, etc.), in ogni caso è l’art. 5 del D.M. 10 marzo 1998 ad obbligare tutte le attività lavorative soggette al controllo VVF o le attività con oltre 9 addetti, a redigere il piano di emergenza.
Lo stesso D.M. 3 agosto 2015 (Norme tecniche di prevenzione incendi) dedica un intero capitolo (S.5) alla strategia antincendio della “Gestione della sicurezza antincendio”.
Il servizio consente di definire procedure per la gestione dell’emergenza (procurata da incendio e/o da altri eventi). Sono compresi:
- Verbali di nomina degli addetti all’emergenza (antincendio, evacuazione, primo soccorso),
- Formazione degli addetti,
- Stesura di elaborati planimetrici,
- Simulazione delle emergenze (prova di evacuazione), con cadenza almeno annuale (D.M. 10 marzo 1998) o superiore (ad es semestrale per gli alberghi, quadrimestrale per gli asili nido, etc.).
Il piano è redatto coerentemente agli standard tecnici più moderni e in conformità alla normativa vigente (norme tecniche, regole tecniche, etc.)
In alcuni contesti, quali ambienti a grande affollamento (discoteche, edifici alti, cinema, manifestazioni temporanee, etc.) è possibile valutare preventivamente l’efficacia dell’esodo con strumenti informatici sofisticati (ad es. FSD+EVAC), effettuando analisi di tipo ASET/RSET.