Dal giorno 8 luglio è entrato in vigore il D. Lgs. del 29 maggio 2017, n. 97 (G.U. del 23 giugno 2017) che reca modifiche al D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139.
Tra le varie modifiche apportate, esso prevede la sostituzione dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 139/2006 relativo a “Sanzioni penali e sospensione dell'attività”.
Il nuovo articolo 20 stabilisce, al comma 1, che “Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.”
Il comma 2 dispone che “Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.”
Il comma 3 stabilisce che “Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.”
Per chi fosse interessato ad una lettura integrale del decreto, si riporta il link alla G.U.:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/23/17G00103/sg